(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 28 settembre 2017 - Supplemento n. 1) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36-5672 del 25 settembre 2017; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative ai requisiti minimi degli uffici di Informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.), in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14.». (Omissis). Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16 della legge regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), al fine di garantire l'elevata qualita' del servizio offerto e l'omogeneita' dell'accoglienza turistica in Piemonte, definisce, in relazione ai flussi turistici, all'ampiezza e alla ricettivita' del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (I.A.T.).