(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del
  28 settembre 2017 - Supplemento n. 1) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale  n.  36-5672  del  25
settembre 2017; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: «Disposizioni regionali relative  ai
requisiti minimi  degli  uffici  di  Informazione  e  di  accoglienza
turistica (I.A.T.), in attuazione dell'art. 16 della legge  regionale
11 luglio 2016, n. 14.». 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 16 della  legge
regionale n. 14 dell'11 luglio 2016 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   dell'attivita'   di   promozione,   accoglienza    e
informazione turistica in Piemonte), al fine di  garantire  l'elevata
qualita'  del  servizio  offerto  e  l'omogeneita'   dell'accoglienza
turistica in Piemonte, definisce, in relazione ai  flussi  turistici,
all'ampiezza e alla ricettivita' del  territorio  di  riferimento,  i
requisiti minimi  degli  uffici  di  informazione  e  di  accoglienza
turistica (I.A.T.).